UTILIZZO BORSE DI PLASTICA PER L’IMBALLAGGIO PRIMARIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DELLE MERCI IN GENERALE

05 gennaio 2018

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA N.3/2018

 

OGGETTO: UTILIZZO BORSE DI PLASTICA PER L’IMBALLAGGIO PRIMARIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DELLE MERCI IN GENERALE

 

Dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti per ortofrutta dovranno essere biodegradabili e compostabili, come previsto dalla Legge 123/2017, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 ed ha, tra l’altro, regolamentato l’utilizzo delle borse di plastica per l’imballaggio primario dei prodotti alimentari e delle merci in generale.

La nuova norma conferma quanto già previsto circa i sacchetti leggeri (inferiori a 50 micron) utilizzati per trasportare la spesa, e amplia gli effetti di tali disposizioni anche ai sacchetti più leggeri (inferiori a 15 micron) usati per imbustare la frutta e la verdura venduta sfusa e anche carne, pesce, prodotti da forno e di gastronomia che si acquistano al banco nei supermercati e nei negozi di alimentari.

Tutte le borse di plastica dovranno essere biodegradabili e compostabili, rispettando lo standard internazionale UNI EN 13432 e per questo motivo necessiteranno di una certificazione da parte di enti accreditati. Tutti i sacchetti biodegradabili e compostabili, comprese le shopper per la spesa, dovranno contenere almeno il 40% di materia prima da fonte rinnovabile; percentuale che salirà al 50% nel 2020 e al 60% l’anno successivo. Inoltre, per i sacchetti da usare a contatto con cibi ed alimenti, è richiesta l’idoneità alimentare.

I nuovi sacchetti per ortofrutta biodegradabili, come già avveniva per le shopper monouso, dovranno essere ceduti a pagamento

Quindi, in base alla recente normativa, come specificato all’art. 9-bis comma 5 della Legge 123/2017 “Le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.

Inoltre, per l’igiene degli alimenti con cui vengono a contatto, l’imballaggio deve essere vergine e non deve provenire dall’esterno del negozio.

Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma, sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili ai contravventori, da € 2.500 a € 25.000.

 

 

Indicazioni operative per i clienti dello Studio:

Si rende quindi necessario indicare sullo scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura l’importo di tali imballaggi, distintamente dalle altre voci.

Per rendere più agevole tale operazione sarebbe opportuno predisporre o far predisporre uno o più  tasti del registratore di cassa con l’importo dell’imballaggio già preimpostato.

Il prezzo di vendita dei suddetti imballaggi non è imposto per legge ma è lasciato alla libera scelta del singolo esercente, che dovrà tenere in giusta considerazione il prezzo di acquisto.

 

I vostri referenti presso lo Studio Borla sono a disposizione per ogni necessità di chiarimento in merito a quanto indicato nella presente circolare.

 

Cordiali saluti

 

Ivrea, 5 gennaio 2018

 

STUDIO BORLA

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